C. S. per Teatro Naturale
Il vino ad indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana”, che rappresenta una delle IGT più importanti a livello nazionale, ha un nuovo disciplinare.
Tra le novità, vini passiti e frizzanti: infatti il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», approvato con decreto ministeriale 9 ottobre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo approvato dal Decreto del 4 novembre 2009.
L’indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» è riservata ai vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e abboccato;
rossi, anche nelle tipologie novello e abboccato;
rosati, anche nella tipologia abboccato e frizzante;
vino da uve appassite (passito) e vino da uve stramature (vendemmia tardiva).
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini Igt «Toscano» o «Toscana» comprende l’intero territorio amministrativo delle province di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione di questi vini deve avvenire all’interno del territorio della regione Toscana, anche se è consentito che tali operazioni possano effettuarsi anche nell’ambito del territorio dei comuni confinanti.
I vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», all’atto della immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a:
per le tipologie rosso, rosso novello e rosso abboccato,rosato, rosato frizzante e rosato abboccato 11,00% vol;
per le tipologie bianco, bianco frizzante e bianco abboccato 10,00% vol;
per la tipologia da uve appassite 9,00% vol;
per la tipologia da uve stramature 12,00% vol .
All’indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste disciplinare di produzione, compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari. E’ invece consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi privati e ragioni sociali purché non siano tali da trarre in inganno il onsumatore e non abbiano significato laudativo.
Il direttore di Confagricoltura – Unione Provinciale degli Agricoltori di Lucca Antonio Dati evidenzia purtroppo come i tempi di adozione del nuovo disciplinare non abbiano consentito di utilizzare il nuovo decreto già dalla vendemmia di questo anno.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla vendemmia 2010, i vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» provenienti da vigneti non ancora iscritti , sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell’iscrizione dei medesimi all’apposito elenco delle vigne della indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana».